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Si può abbattere un albero condominiale?

Maggioranza per abbattimento piante e alberi in condominio: la responsabilità dell’amministratore di condominio. 

In linea generale, l’abbattimento di un albero condominiale costituisce una innovazione e, ai sensi dell’articolo 1120 del codice civile, è richiesta l’unanimità a pena di nullità della relativa delibera. La decisione pertanto di sradicare un albero o una pianta presa a semplice maggioranza sarebbe impugnabile senza limiti di tempo. 

Ma ci sono delle eccezioni. Quando l’abbattimento dell’albero è necessario per la messa in sicurezza dell’edificio o delle persone è concesso procedere anche a semplice maggioranza. Anzi, lo stesso amministratore di condominio può agire senza previa autorizzazione dell’assemblea quando tale attività è urgente e necessaria. 

Sul punto occorre fare alcune precisazioni alla luce delle numerose sentenze della giurisprudenza che rispondono appunto alla seguente domanda: si può abbattere un albero in condominio? Procediamo con ordine.

Albero pericolante che minaccia di cadere: si può abbattere?

Per il Tribunale di Trieste  è possibile abbattere un albero condominiale, anche se maestoso e di valore, se costituisce condizione di pericolo, per quanto accertata e apprezzata tecnicamente da una perizia di un agronomo.

La maggioranza per abbattere gli alberi in condominio

Riguardo al tema dell’abbattimento degli alberi presenti nel cortile condominiale, la giurisprudenza ritiene che, deliberandosi sulla distruzione di un bene comune, la relativa decisione richiede di regola l’unanimità dei consensi, con la conseguenza che è nulla la delibera adottata a maggioranza. La nullità implica che la contestazione della votazione può essere sollevata innanzi al giudice senza alcun limite di tempo, ossia anche oltre i canonici 30 giorni che, di solito, è necessario rispettare per impugnare una delibera di condominio. 

Gli alberi sono beni comuni?

Anche se l’articolo 1117 del codice civile, che elenca i beni comuni a tutti i condomini, non include anche gli alberi, essi devono comunque considerarsi rientranti  in tale categoria. Del resto è indubbio che il giardino e il cortile condominiale siano beni comuni e, quindi, insieme essi, lo è tutto il relativo “arredo” (anche le panchine, le aiuole, le siepi, gli zampilli d’acqua) per quanto non analiticamente contemplato dalla legge (sarebbe del resto impensabile una elencazione analitica: il codice civile dà solo un’indicazione esemplificativa). 

Del resto, come ha chiarito la Cassazione , gli alberi di alto fusto, per le loro intrinseche caratteristiche, che li rendono atti, tra l’altro, a fornire ombreggiamento e frescura nei mesi estivi, sono normalmente idonei a conferire un pregio estetico e naturistico all’edificio che contornano e alle aree esterne comuni. Pertanto sono da considerare «elemento ineliminabile» del decoro architettonico, ove la loro esistenza in loco sia coeva o antecedente alla costituzione del condominio.

Anche gli alberi di proprietà privata, che insistono in un giardino posto all’interno di un condominio (si pensi al giardino del condomino che vive al primo piano), si considerano condominiali in quanto integrati nel decoro architettonico del fabbricato (che è bene comune). Sicché le relative spese sono a carico di tutti i condomini. 

Abbattimento alberi pericolosi

Se, come detto, l’abbattimento di un albero richiede l’unanimità in assemblea, quando ciò è giustificato dalla sua pericolosità, per il cedimento o per la stessa statica del fabbricato, che può essere talora compromessa dallo sviluppo delle radici, allora si può procedere a semplice maggioranza: con l’intervento di tanti condòmini che rappresentavano i due terzi del valore dell’intero edificio e approvata con un numero dei voti superiori alla metà dei millesimi. 

E se l’assemblea non decide o non c’è tempo per la relativa convocazione, l’amministratore – a pena di responsabilità personale, anche di tipo penale – deve agire immediatamente, mettendo in sicurezza l’area con transenne.

L’abbattimento di un albero di significative dimensioni, nato pressoché insieme al palazzo, costituirebbe innovazione tale da richiedere l’unanimità dei consensi dei condòmini se non fosse suggerito concretamente dall’urgenza di affrontare il problema di «evitare ogni danno e pericolo», in virtù di una perizia tecnica degna di nota.

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