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Senza l’individuazione del trasgressore non viene risarcito il condomino danneggiato dal lancio dell’immondizia

Inutile citare in giudizio il condominio e l’amministratore. L’omertà dei vicini impedisce al proprietario della terrazza di ottenere il risarcimento a titolo di danno.

In mancanza dell’individuazione dei trasgressori il condominio non risarcisce il residente per i danni causatigli dal lancio dell’immondizia dai piani superiori sul suo terrazzo e dalla conseguente necessità di installare una tettoia di protezione”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n.15662 del 27 luglio 2016 in merito alla responsabilità da lanci di immondizia.

I fatti di causa. Tizio (condomino) conveniva in giudizio il Condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al lancio di immondizia dai piani superiori dell’edificio condominiale sul terrazzo di proprietà attorea e alla conseguente necessità di provvedere alle pulizie di detto terrazzo e di realizzarvi una tettoia di protezione.

In primo e secondo grado, veniva rigettata la richiesta in esame; pertanto, per le ragioni esposte, l’attore proponeva ricorso per Cassazione.

Il getto di cose pericolose. Giova ricordare che il getto di cose pericolose è una fattispecie di reato prevista e punita dal codice penale dall’art. 674 c.p. che recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

La distinzione tra le due condotte si ravvisa nell’oggetto, solido nel caso del gettare, liquido per quanto riguarda il versamento. Per la sussistenza del reato, è richiesto che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi presumibilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.

Inoltre, è opportuno sottolineare che il presente illecito ha natura contravvenzionale punibile a titolo di dolo o di colpa.

Sull’argomento in esame, alcuni precedenti giurisprudenziali hanno evidenziato che per la sussistenza della contravvenzione non si richiede che il fatto sia stato nocivo alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente l’attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi (Cass. 3 aprile 1988, n. 4537).

Dunque, non è solo l’oggetto potenzialmente pericoloso a finire nel mirino della norma, ma anche tutti quegli altri oggetti o liquidi che possono sporcare la proprietà altrui o condominiale.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Tizio (condomino danneggiato) aveva citato in giudizio il condominio e l’amministratore ma, come correttamente spiegato dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) il regolamento condominiale vietava il lancio di immondizie e di oggetto dai piani superiori prevedendo sanzioni per i trasgressori.

Tuttavia, l’omertà dei condomini ha però impedito di risalire a loro e quindi nulla si può pretendere dal condominio e dall’amministratore a titolo di risarcimento. Difatti, la semplice presunzione non può bastare per arrivare a ritenere il condomino del piano superiore quale unico responsabile dell’accaduto.

Per quanto attiene alla realizzazione delle tettoie, l’assemblea ne aveva autorizzato la realizzazione a spese dei singoli condomini; sicché, il condominio non ha alcuna responsabilità dell’accaduto.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso proposto dal condomino. Tale ragionamento è del tutto lecito soprattutto quando manca la prova di un responsabile.

Per completezza dell’argomento in esame, è importante richiamare quanto affermato da un altro precedente giurisprudenziale: contrariamente alla pronuncia in commento, in questo caso, la Cassazione aveva condannato un uomo colpevole di ripetuti gettiti di spazzatura dal proprio balcone, tutti destinati a cadere sullo spiazzo condominiale.

Ad inchiodare il responsabile dei gesti incivili sono state le fotografie di un vicino, che hanno dimostrato in quali condizioni era stato ridotto il cortiletto sottostante.

Sul punto, la Suprema corte ha meglio precisato che per la responsabilità dell’imputato può essere basata anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, se queste, dopo verifiche più rigorose di quelle riservate ad altri testimoni, risultano attendibili. Così, per l’uomo, è scattata la condanna piena senza la condizionale, nonostante fosse incensurato. (In tal senso Cass. Pen. sent. n. 44458 del 4.11.2015).

Quindi, in questi casi, risulta essenziale procurarsi una prova testimoniale oculare: qualcuno, cioè, che abbia visto, in prima persona, il proprietario dispettoso lanciare spazzatura, polvere, molliche di pane, acqua di scolo dai vasi delle piante, terra, ecc. gesto criminoso del colpevole.

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