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Quando il cortile condominiale diventa un immondezzaio

È naturale che la maggior parte di noi, all’interno del condominio nel quale abita, tenga particolarmente al decoro e alla pulizia, all’ordine e al rispetto degli spazi comuni. Purtroppo, però, capita che alcuni soggetti non sentano necessità particolari in questo senso, e quindi abbiano una sensibilità meno spiccata, o talvolta siano semplicemente irrispettosi e menefreghisti. In questi casi, scale, androni e cortili cominciano a vedersi prima lordati con cartacce ed altra immondizia, ma se il fenomeno non viene lecitamente arginato si può talvolta arrivare ad estremi veramente difficili da gestire. Infatti, oltre ai già citati involucri di vario genere, bottiglie o altri piccoli rifiuti, in alcuni casi capita poi di vedere elettrodomestici, calcinacci o perfino automobili, imbarcazioni!

 

Arrivati a questo punto, posto che con ogni probabilità le condizioni generali dell’immobile e della sua utenza saranno disagiate a priori, e quindi questi saranno solamente una minima parte dei problemi che complessivamente attanagliano i condomini e l’amministratore, sembrerà tuttavia che nulla si possa fare per riportare alla normalità la situazione. In realtà bisogna essere sempre positivi, e piuttosto ingegnarsi su come sia possibile dare un risvolto diverso e migliorativo ad una realtà grave e degradata. Nel caso di automobili, sappiamo che le stesse non possono essere rimosse da terreno privato, ancorché lo stesso non sia proprietà di un singolo ma sia terreno comune a più condomini: in caso di chiamata del carro attrezzi, infatti, lo stesso si rifiuterà di spostare l’autovettura, a meno che non sia lo stesso proprietario del mezzo a richiedere che questa avvenga. In prima istanza, sarà quindi necessario che  l’amministratore provi ad interfacciarsi con i diretti interessati, quindi i proprietari dei mezzi lasciati abbandonati, chiedendo loro di rimuoverli o smaltirli. È facile comprendere quale possa essere la risposta: alcuni faranno finta di non conoscere quelle vetture, altri si opporranno, infine alcuni si diranno d’accordo salvo poi non agire in alcun modo.

 

E allora che si fa? Beh, una soluzione potrebbe essere multare i trasgressori, come stabilito dall’art. 70 Disp. Att. cod. civ.: le multe possono arrivare a 200 Euro, e in caso di recidiva ad 800 Euro. Ciononostante, nemmeno questa soluzione sembra essere efficace in quanto priva di particolare mordente (pensiamo al caso di condomino già moroso).

A questo punto conviene cambiare totalmente strada, appunto. Sempre il malcapitato amministratore dovrà rimboccarsi le maniche ed esporsi a un compito ingrato e che certamente lo metterà in cattiva luce nei fronti di alcuni: dovrà minacciare di una condanna penale -laddove il comportamento posto in essere ne abbia i presupposti- il condomino interessato, magari attraverso un bel verbale assembleare, in maniera tale quindi che la scelta sia condivisa e che la volontà risulti essere nata dai condomini (ovviamente quelli estranei ai fatti).

 

La domanda sorge spontanea: di cosa può essere reo il condomino che abbandoni la propria vettura in cortile? Dunque, se impedisce l’accesso al box di un condomino, negandogli la possibilità di adoperare lo stesso secondo l’uso preposto, potrà configurarsi, udite udite, il reato di violenza privata, definita dal codice penale come l’attività di chi, “con violenza o con minaccia, costringe gli altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” ed è punito con la reclusione fino a quattro anni: questa fattispecie prevede tuttavia che sia un singolo condomino a dover sporgere la querela.

 

In caso il veicolo si trovi “in pessimo stato di conservazione privo di vari componenti” ecco che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, si costituisce il reato di abbandono di un rifiuto speciale (vedi sentenza 20492 del 19/05/2014 e artt. 184, 256 e 192 del D. L.vo 152/2006). Evidentemente stiamo parlando di veicoli destinati alla rottamazione, quindi assolutamente non idonei alla circolazione e che come tali dovrebbero essere smaltiti, possibilmente non completi della loro componentistica e non più funzionanti, dei quali quindi non sia più possibile effettuare un normale utilizzo. In questa ottica, si aprono all’amministratore diverse possibilità, in considerazione del fatto che è in atto una violazione delle norme in tema di rifiuti: una diffida al diretto interessato, qualora si conosca la sua identità, sembra essere la migliore delle partenze: in caso di inadempimento il soggetto dovrà assumersi la responsabilità delle conseguenze legali della propria condotta. Esperito questo tentativo senza aver ottenuto alcun riscontro, il passo successivo, avvalorato da una lettera raccomandata a firma dei condomini o con una apposita richiesta, effettuata dai condomini in sede di assemblea condominiale (sempre preferibile, quest’ultima, come soluzione “democratica” e indiscutibilmente corretta), potrebbe essere agire giudizialmente nei confronti del malfattore come condominio, o direttamente far rimuovere l’ingombro a ditta specializzata, e occuparsi dello smaltimento, che tuttavia rimarrà a spese del proprietario dell’auto.

 

Evidentemente tutta questa trafila creerà non pochi dissapori all’interno del condominio, e non tutti i professionisti sapranno dimostrarsi all’altezza di un simile compito: per questo motivo l’unico consiglio utile è quello di affidarsi sempre ad un professionista preparato, competente e aggressivo nei confronti dei problemi, non limitandosi a scegliere questa figura solamente per la sua economicità, ma valutando la spesa che si sta effettuando come un investimento e dando un valore economico di più ampia veduta alla persona che si ritiene possa dipanare questo genere di situazioni.

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