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Il divieto di animali nel contratto di locazione è legittimo e non vessatorio

Quando si prende in affitto un appartamento, gli obblighi principali dell’inquilino sono quelli di utilizzare la cosa locata in modo conforme al contratto oltre allo scontato dovere di versare il canone secondo quanto stabilito nel contratto “Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.)”.

Nulla dice, invece, il Codice civile in merito al divieto o meno di detenere animali di affezione, quali un cane o un gatto. In tal caso, l’eventuale previsione contrattuale a riguardo sarebbe, evidentemente, aggiunta dal locatore, accettata dal conduttore e rientrerebbe tra gli obblighi accessori dell’affittuario.

Premesso ciò, è legittimo se all’interno di un contratto di affitto è previsto il divieto in esame? In tema di locazione è valido il divieto di tenere animali in casa?

Ha affrontato l’argomento la recente sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1254 del 13 marzo 2025. In particolare, la diatriba sottoposta al vaglio dell’ufficio partenopea ha riguardato un contratto di locazione, in cui era esplicitamente vietata la detenzione di animali.

A fronte di questo patto, il conduttore aveva ben tre cani e, a detta del locatore, gli stessi sporcavano, sistematicamente, il balcone dell’abitazione con relativo sversamento delle deiezioni in direzione degli spazi condominiali.

Insomma, una situazione intollerabile in ragione della quale era stata chiesta e ottenuta in primo grado la risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore all’obbligo di comportarsi diligentemente nell’esecuzione del contratto.

Tuttavia, la Corte di Appello di Napoli, invocata in seconda istanza, è stata di diverso avviso: vediamo perché.

Divieto di animali nella casa locata: la clausola è vessatoria?

Nella vicenda in commento, all’art. 7 del contratto, il locatore di un immobile aveva fatto inserire la clausola con la quale era stabilito il divieto di detenere in casa gli animali di affezione. Nonostante ciò, il conduttore possedeva ben tre cani. Ebbene, l’inquilino poteva contraddire questo patto?

Secondo il Tribunale di Napoli, intervenuto in primo grado, il divieto in questione non era valido. Si trattava, infatti, di una clausola vessatoria per cui poteva considerarsi come non apposta al contratto.

Di diverso avviso, invece, è stata la Corte di Appello. Per tale ufficio la limitazione in discussione non aveva nulla a che fare con quei casi in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 1341 c.c., una clausola contrattuale, se imposta all’altro contraente senza una specifica comprensione e sottoscrizione, è vessatoria “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria“.

Per cui, sotto l’aspetto della vessatorietà, nulla poteva eccepirsi sulla legittimità della clausola della locazione nella quale era vietato al conduttore la detenzione di animali.

Divieto di animali nella casa locata: la clausola è in contrasto con la Costituzione?

È risaputo che gli animali di affezione siano importanti e che attraverso gli stessi gli individui completino e realizzino le proprie aspirazioni e la propria personalità.

È altrettanto noto, inoltre, che si sono alcune disposizione che contrastano il divieto di detenere animali in casa come l’art. 1138 ult. co. c.c. “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

La Corte di Appello di Napoli, però, a proposito di quest’ultima disposizione normativa, ricorda che si tratta di un divieto che non può essere imposto con il regolamento condominiale approvato a maggioranza, mentre invece sarebbe ammissibile questa limitazione se tutti fossero d’accordo “la stessa Corte ha chiarito che tali divieti possono assumere natura contrattuale, in quanto contenute in clausole, approvate e modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica (Cass. civ., Sez. II, 15/02/2011, n. 3705)”.

Insomma, la possibilità di limitare al conduttore la detenzione di animali rientra tra quelle facoltà che i contraenti possono serenamente esprimere e pattuire, in applicazione del diritto di stabilire, liberamente, il contenuto del contratto (ex art. 1322 c.c.).

Per cui, secondo la Corte di Appello di Napoli, la clausola della locazione con la quale si vieta al conduttore di detenere animali di affezione non è vessatoria ed è legittima.

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