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I bonus edilizi minori: il piano B dei condomini per rifare il caseggiato senza il “farraginoso” Superbonus

Il Decreto Antifrodi (D.L. n. 157/202) ha avuto il condivisibile obiettivo di contrastare gli abusi che rischiavano di frenare il rilancio del settore dell’edilizia da cui stanno traendo beneficio i cittadini.

Nella Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021) il comma 29 dell’art 1 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che si deve intendere abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Tuttavia si stabilisce che è possibile omettere la presentazione dell’asseverazione di congruità spese e del visto di certificazione fiscale, necessari per cedere (o per usare tramite sconto in fattura) le detrazioni, quando i lavori sono inquadrati come attività edilizia libera (dall’art. 6 del Testo Unico dell’edilizia, ex D.M. Infrastrutture 2.3.2018 o eventuale normativa regionale); quando l’importo complessivo degli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, non superi i 10.000 euro.

Poco prima della fine del 2021 l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso che anche un intervento parziale – mirato a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – poteva essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio (Risposta a interpello n. 838/2021).

Tuttavia la Legge di Bilancio, in modo inequivoco, ha precisato che l’asseverazione di congruità della spesa (per cui sarà comunque possibile utilizzare i prezzari della Casa editrice DEI, inizialmente esclusi) e il visto di conformità restano per la cessione e lo sconto in fattura del bonus facciate, indipendentemente dalla soglia di costo dell’intervento e dall’inquadramento edilizio dei lavori.

Viene chiarito che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

In ogni caso è confermato che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (previsione già contenuta nel Decreto Antifrodi).

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

In ogni caso la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Le norme anti-frode trasfuse nella legge di Bilancio 2022 non si applicano a tutti gli interventi classificati come edilizia libera.

Si ricorda che rientrano nell’edilizia libera e, quindi, non bisogna inoltrare alcun permesso o altre comunicazioni al Comune, i lavori della facciata, quali la rimozione dei vecchi strati di intonaco, l’applicazione di resine e stucchi per riparare eventuali crepe, l’applicazione del nuovo intonaco, la tinteggiatura.

Queste opere rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, beneficiando del Bonus ristrutturazione del 50% (prolungato fino alla fine del 2024 dalla Legge di Bilancio).

A questo punto i condomini, se, come è comprensibile, vogliono sfruttare lo sconto in fattura (o la cessione del credito), dovranno stabilire se ricorrere al Bonus facciate al 60 % (che presenta i diversi limiti sopra visti ed è soggetto alle norme anti-frode) o rinunciare ad un 10% e optare per il meno limitato Bonus ristrutturazione al 50% (ma senza gli insidiosi adempimenti del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità). Merita di essere sottolineato che gli interventi in manutenzione ordinaria sono detraibili al 50% solo quando le opere riguardano parti comuni condominiali. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Altre soluzioni interessanti: Ecobonus e Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’Ecobonus (prolungato fino alla fine del 2024 dalla Legge di Bilancio) per lavori condominiali consente una detrazione del 70% se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio o del 75% se si raggiungono determinati livelli di prestazione energetica invernale ed estiva; se, però, l’edificio condominiale, oggetto dei lavori di riqualificazione, è situato in una zona sismica di tipo 1, 2 o 3, e gli interventi sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico si può arrivare anche ad una detrazione dell’80% (con il passaggio dopo i lavori ad una classe di rischio inferiore) e dell’ 85% (con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico).

Nel valutare la scelta del bonus più vantaggioso i condomini dovrebbero tenere conto che l’ecobonus non ha i vincoli legati all’ubicazione dell’edificio in zona urbanistica A o B e si applica anche a facciate interne, lastrici solari e tetti.

Da considerare anche il Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche per cui è prevista la detrazione fiscale del 75% (ma scade il 31 dicembre 2022).

Tale bonus è utile non solo per ascensori o montascale ma anche, ad esempio, per modificare i viali d’accesso, realizzare posti auto riservati alle persone disabili, sostituire gradini con rampe

 

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