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Aggressione del cane e risarcimento

Coloro che amano gli animali, affezionati al proprio amico fedele, possono, a volte, peccare di prudenza. Per questo motivo, può capitare di vedere un cane, anche di grossa taglia, scorrazzare nel giardino condominiale, senza alcun freno e senza museruola. Si tratta, ovviamente, di una circostanza che, pur confidando sulla natura mansueta dell’animale, può rappresentare un pericolo potenziale per i passanti.

È purtroppo ciò che è accaduto nella drammatica vicenda che è stata oggetto di giudizio da parte del Tribunale di Verbania e che stata definita con la sentenza n. 81 del 22 febbraio 2022.

In particolare, il procedimento de quo, ha visto da un lato i figli di una signora che, negli anni addietro, era stata aggredita da una cane e, dall’altro, il proprietario dell’animale.

Come è facile intuire, la causa ha avuto lo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, anche di natura non patrimoniale, ivi comprese le spese affrontate per curare le lesioni subite dalla vittima nell’aggressione.

Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto, prima di affrontare il merito giuridico della lite.

Aggressione del cane e risarcimento: il caso concreto

Nel settembre del 2016, una signora di 86 anni, in discrete condizioni fisiche, era assalita da un cane, lasciato libero in un giardino condominiale, senza guinzaglio e senza museruola. L’aggressione, purtroppo, si rivelava drammatica, visto che la donna era morsa al volto nonché gettata violentemente per terra dall’animale.

Nei mesi successivi all’accaduto, i tre figli della vittima riscontravano nella medesima un evidente quanto deciso decadimento delle capacità cognitive. Insomma, per i familiari, si trattava di un’ulteriore conseguenza da attribuire all’evento accaduto.

Non essendoci alcun accordo stragiudiziale tra le parti coinvolte sulla misura del risarcimento, era prima esperito un accertamento tecnico preventivo, durante il quale, nel 2019, l’anziana donna decedeva. Successivamente, dagli eredi della medesima, era avviato il giudizio ordinario, in virtù del quale erano pretesi il danno biologico (iure hereditatis) subito dalla vittima, il danno non patrimoniale consistente nella compromissione del rapporto parentale e nelle sofferenze subite dai figli in conseguenza dell’evento nonché il rimborso di tutte le spese affrontate per curare e ricoverare l’anziana signora.

Al detto procedimento, partecipava anche la compagnia assicuratrice del proprietario del cane, ovviamente chiamata in causa allo scopo di manlevare il convenuto, nella denegata ipotesi in cui fosse stato condannato.

Ebbene, il Tribunale di Verbania, accertato il fatto storico ed escluso che il convenuto potesse essere assolto da ogni responsabilità, ha riconosciuto agli attori un corposo risarcimento.

Danno provocato da un cane: il proprietario è responsabile

Alla luce del codice civile, per l’aggressione verificatasi a danno della donna che percorreva il giardino condominiale, la responsabilità del padrone del cane appare evidente «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (Art. 2052 c.c.)».

Si tratta di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva. Accertato, infatti, il nesso causale tra l’evento e i danni patiti dalla vittima, per eludere ogni responsabilità, al proprietario dell’animale non resta che dimostrare il cosiddetto caso fortuito «Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 28/07/2014 n. 17091)».

In particolare, nel caso in commento è emersa una dichiarazione scritta del padrone del cane, diretta alla propria assicurazione, in cui affermava che il proprio animale aveva aggredito la signora in questione. Tale elemento, unitamente ad altri, ha conclamato il nesso causale tra l’aggressione del canela caduta della donna e le lesioni patite dalla medesima, aprendo, perciò, la strada per ottenere il risarcimento.

Aggressione del cane: i danni risarcibili

La sentenza in commento ci offre l’occasione di focalizzare i vari tipi di danno risarcibile a seguito di un’aggressione subita da un cane.

Il primo ristoro da ottenere è, senza alcun dubbio, rappresentato dal danno biologico. Sappiamo, infatti, che le lesioni determinate da un sinistro come questo comportano un’invalidità permanente.

Questa dovrà essere valutata e percentualizzata in relazione alla gravità dei danni fisici provocati dall’aggressore (mediante ATP oppure una CTU nel procedimento ordinario).

Se poi, come è avvenuto nella causa de quo, la vittima muore prima dell’avvio o della conclusione del procedimento, il danno potrà essere ottenuto, iure hereditatis, dai successori della medesima.

Inoltre, il danneggiato o gli eredi di quest’ultimo, avranno diritto al rimborso di tutte le spese mediche necessarie a curare le lesioni patite a seguito dell’aggressione.

Infine, se l’evento lesivo è stato così drammatico, come quello oggetto della sentenza in commento, al punto da provocare nella persona attaccata dal cane un grave declino delle condizioni psico-fisiche, può essere chiesto anche il risarcimento del rapporto parentale rovinato nonché delle sofferenze subite dai parenti per questa ragione «In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2008, n. 8546)».

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